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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge.

[7]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere i fondi per fronteggiare le deficienze derivanti da aumenti di spese straordinarie e da diminuzioni di entrate, con mezzi di tesoreria e con operazioni di credito, nei modi e alle condizioni che saranno stabilite, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, con R. decreto da comunicarsi al Parlamento.

[8]A decorrere dal 1° gennaio 1915 e per tutto l'esercizio 1915-916:

[9]1. E' aumentata di un decimo la imposta fondiaria erariale principale sui beni rustici e sugli urbani e cosi' pure l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, esclusi quelli di categoria A-I.

[10]Sono esenti dall'aumento del detto decimo le quote d'imposta erariale principale, le quali non superino, nel distretto dell'agenzia, le L. 10, se riflettono i terreni, e le L. 15 se riguardano i fabbricati, e le quote d'imposta di ricchezza mobile che colpiscano, nel distretto dell'agenzia, i redditi netti della categoria B non superiori alle L. 1500, i redditi netti della categoria C non superiori alle L. 1667 e quelli della categoria D non superiori alle L. 2000.

[11]2. Sono aumentate di un decimo le tasse di manomorta, le tasse di registro, escluse le tasse fisse di sentenza, le tasse ipotecarie e le tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, escluse quelle contemplate nel decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1154.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1914.

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Salandra - Carcano - Daneo.

[16]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1914 al 14 dicembre 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-12-16;1354~art1 · fonte del testo

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