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[1]La Commissione provinciale sara' composta del Prefetto, che ne sara' il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o di un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.
[2]Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle Finanze, sopraintendera' all'amministrazione e vigilera' all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.
[3]Essa presentera' al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sara' esaminata dalla Commissione del bilancio. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 231
4Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 231, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal giorno 15 gennaio 1923 sono soppresse le seguenti Commissioni esistenti nel Ministero delle finanze: [...] 11. Commissione centrale di sindacato per l'asse ecclesiastico (Legge 15 agosto 1867, n. 3848)".
Testo in vigore dal 2 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
