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[1]La Commissione provinciale sara' composta del Prefetto, che ne sara' il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o di un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.
[2]Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle Finanze, sopraintendera' all'amministrazione e vigilera' all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.
[3]Essa presentera' al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sara' esaminata dalla Commissione del bilancio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 2 marzo 1923
