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[1]I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignita' od uffici capitolari.
[2]Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.
[3]Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalita' dei vescovadi rimasti o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carita', giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314.
[4]I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 1870, n. 5784
2La L. 11 agosto 1870, n. 5784, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per l'articolo 6 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri Benefici e le Cappellanie che eccedono il numero di sei".
Testo in vigore dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
