Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignita' od uffici capitolari.

[2]Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

[3]Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalita' dei vescovadi rimasti o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carita', giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314.

[4]I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 1870, n. 5784

2

La L. 11 agosto 1870, n. 5784, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per l'articolo 6 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri Benefici e le Cappellanie che eccedono il numero di sei".

Testo in vigore dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1870

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1867 al 28 agosto 1870.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 1870, n. 5784

    La L. 11 agosto 1870, n. 5784, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per l'articolo 6 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri Benefici e le Cappellanie che eccedono il numero di sei".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art6 · fonte del testo

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