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[1]I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignita' od uffici capitolari.

[2]Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

[3]Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalita' dei vescovadi rimasti o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carita', giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314.

[4]I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 28 agosto 1870

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art6 · fonte del testo

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