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Una tassa straordinaria e' imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sara' nella misura del 30 per cento, e verra' riscossa nei modi seguenti:

  • a)Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sara' cancellato il 30 per cento della rendita gia' intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti Leggi di soppressione; sara' inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtu' di dette Leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscrivera' in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si fara' prelevazione diretta;
  • b)Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterra', inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterra', inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si fara' in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualita' superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sara' riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;
  • c)Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuotera' la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1929, n. 810

5

La L. 27 maggio 1929, n. 810, ha disposto (con l'art. 29, comma 3, lettera h)) che "E' abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;[...] e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo del genere".

Testo in vigore dal 20 giugno 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1929

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1867 al 20 giugno 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1929, n. 810

    La L. 27 maggio 1929, n. 810, ha disposto (con l'art. 29, comma 3, lettera h)) che "E' abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;[...] e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo del genere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art18 · fonte del testo

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