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Una tassa straordinaria e' imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sara' nella misura del 30 per cento, e verra' riscossa nei modi seguenti:

  • a)Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sara' cancellato il 30 per cento della rendita gia' intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti Leggi di soppressione; sara' inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtu' di dette Leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscrivera' in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si fara' prelevazione diretta;
  • b)Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterra', inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterra', inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si fara' in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualita' superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sara' riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;
  • c)Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuotera' la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 20 giugno 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art18 · fonte del testo

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