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[1]Sulle somme versate a titolo di risparmio verra' corrisposto un interesse la cui ragione sara' determinata per ciascun anno dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 4
[2]L'interesse decorrera' dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cessera' del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedenti il rimborso. 4
[3]Al fine dell'anno l'interesse maturato si aggiungera' al capitalo versato e diventera' fruttifero.
[4]Le frazioni di lira non portano interesse.
[5]Agli uffici postali sara' affisso il saggio d'interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
4La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "A deroga di quanto dispone l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avra' facolta' di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato". Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purche' entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facolta' potra' essere esercitata pel tempo che manchera' a compier l'anno 1895".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 31 dicembre 1910
