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[1]Sulle somme versate a titolo di risparmio verra' corrisposto un interesse la cui ragione sara' determinata per ciascun anno dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

[2]L'interesse decorrera' dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cessera' del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedenti il rimborso.

[3]Al fine dell'anno l'interesse maturato si aggiungera' al capitalo versato e diventera' fruttifero.

[4]Le frazioni di lira non portano interesse.

[5]Agli uffici postali sara' affisso il saggio d'interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 10 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art5 · fonte del testo

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