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[1]La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applichera' agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge, od al deposito di cui all'art. 23, faranno dichiarazione formale di non assentirvi.1
[2]In tal caso la somma sara' rilasciata all'ente morale verso quitanza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 dicembre 1875, n. 2802
1Il Regio Decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 ha disposto (con l'art. 136, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 25 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), per eseguire la dichiarazione di non assentire alla sospensione di pagamento di cui all'art. 24 della medesima, decorrera' dal 1° di gennaio 1876, per le iscrizioni di annualita' che siano state eseguite dopo la pubblicazione della legge stessa a tutto il 31 dicembre 1875".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
