Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1875 al 31 dicembre 1875. Leggi il testo vigente →
[1]La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applichera' agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge, od al deposito di cui all'art. 23, faranno dichiarazione formale di non assentirvi.
[2]In tal caso la somma sara' rilasciata all'ente morale verso quitanza.
[3]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 9 dicembre 1875, n. 2902, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 31 dicembre 1875
