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[1]I depositi eccedenti i limiti di cui all'articolo 20 possono essere conservati nelle Tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle Intendenze, ma la loro restituzione non si fara' che dietro ordine dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. 5
[2]Presso le Tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del Debito pubblico dello Stato e in altri effetti pubblici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1896, n. 461
5La L. 11 giugno 1896, n. 461 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Pei depositi obbligatori, tanto in effetti pubblici, quanto in numerario, il limite di cui agli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875 n. 2779, e' portato da lire 10,000 a lire 20,000".
Testo in vigore dal 6 novembre 1896 al 8 luglio 1911
