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[1]I depositi eccedenti i limiti di cui all'articolo 20 possono essere conservati nelle Tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle Intendenze, ma la loro restituzione non si fara' che dietro ordine dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Presso le Tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del Debito pubblico dello Stato e in altri effetti pubblici.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 6 novembre 1896
