Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1875 al 6 novembre 1896. Leggi il testo vigente →

[1]I depositi eccedenti i limiti di cui all'articolo 20 possono essere conservati nelle Tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle Intendenze, ma la loro restituzione non si fara' che dietro ordine dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.

[2]Presso le Tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del Debito pubblico dello Stato e in altri effetti pubblici.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 6 novembre 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari