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[1]I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno, a partire dal 1° gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuera' a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella citta' dove ha sede, ed il riepilogo della contabilita' generale dei depositi che si troveranno presso le Intendenze.
[2]5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1896, n. 461
5La L. 11 giugno 1896, n. 461 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Pei depositi obbligatori, tanto in effetti pubblici, quanto in numerario, il limite di cui agli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875 n. 2779, e' portato da lire 10,000 a lire 20,000".
Testo in vigore dal 6 novembre 1896 al 8 luglio 1911
