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I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno, a partire dal 1° gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuera' a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella citta' dove ha sede, ed il riepilogo della contabilita' generale dei depositi che si troveranno presso le Intendenze.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 6 novembre 1896
