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[1]I direttori delle scuole e delle Societa' di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la Societa' e sia riconosciuto dall'Amministrazione postale.
[2]Il libretto rilasciato dall'ufficio postale ai direttori delle scuole o delle Societa' di cui sopra, sara' fruttifero anche al di la' del limite stabilito dall'articolo 6.
[3]A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o Societa' di mutuo soccorso.
[4]Anche questi stampati sono esenti da formalita' di bollo.
[5]13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 marzo 1920, n. 316, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della legge 27 maggio 1875, numero 2729 (serie 2ª) che istituisce le Casse di risparmio postali". Ha inoltre disposto (con l'art. 43, comma 1) che la presente modifica "avra' effetto dal 1° aprile 1920, e per quanto concerne il servizio dei conti correnti ed assegni postali dal 1° maggio 1920".
Testo in vigore dal 14 aprile 1920 al 22 dicembre 2008
