Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1875 al 14 aprile 1920. Leggi il testo vigente →
[1]I direttori delle scuole e delle Societa' di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la Societa' e sia riconosciuto dall'Amministrazione postale.
[2]Il libretto rilasciato dall'ufficio postale ai direttori delle scuole o delle Societa' di cui sopra, sara' fruttifero anche al di la' del limite stabilito dall'articolo 6.
[3]A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o Societa' di mutuo soccorso.
[4]Anche questi stampati sono esenti da formalita' di bollo.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 14 aprile 1920
