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[1]Il libretto e' nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identita' del creditore. In caso di smarrimento potra' darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.
[2]Potra' darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti. 12
[3]E' vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.
[4]E' fatta facolta' al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1919, n. 1176
12La L. 17 luglio 1919, n. 1176 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed all'art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e' abolito".
Testo in vigore dal 3 agosto 1919 al 22 dicembre 2008
