Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1875 al 3 agosto 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Il libretto e' nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identita' del creditore. In caso di smarrimento potra' darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

[2]Potra' darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

[3]E' vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

[4]E' fatta facolta' al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 3 agosto 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art11 · fonte del testo

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