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[1]Il libretto e' nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identita' del creditore. In caso di smarrimento potra' darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.
[2]Potra' darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.
[3]E' vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.
[4]E' fatta facolta' al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 3 agosto 1919
