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[1]L'Amministrazione che rimborsera' il montare dei valori dichiarati non pervenuti al destino subentrera' a tutti i diritti del proprietario.
[2]A tale effetto quegli che riceve l'indennita' dovra' subito fornire in iscritto tutti gli schiarimenti piu' acconci ad agevolare la ricerca dei valori perduti, e spogliarsi di ogni suo diritto in favore della predetta Amministrazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
