Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 105 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di perdita o di spogliazione di una lettera assicurata, contenente valori dichiarati, l'Amministrazione sul territorio della quale la perdita o la spogliazione ebbe luogo, salva la circostanza di forza maggiore, fara' pagare al mittente, o in difetto di questi al destinatario, nel termine di due mesi a datare dal giorno del reclamo, la somma stata dichiarata, e per la quale sara' stato pagato il diritto di cui all'articolo 11; ma resta inteso che il reclamo non sara' ammesso che nei sei mesi che seguono la data della consegna della lettera, e passato questo tempo il reclamante non avra' piu' diritto ad alcuna indennita'.aggiunto: Convenzione-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3818~art15 · fonte del testo
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