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[1]Sara' permesso di spedire dall'Italia per l'Austria e per paesi che fanno parte dell'Unione postale austro-germanica, e viceversa, lettere assicurate contenenti carte di valore pagabili al portatore.

[2]Il mittente di una lettera assicurata, contenente carte di valore pagabili al portatore, che sara' spedita sia dall'Italia, sia dall'Austria e dai paesi che fanno parte dell'Unione postale austro-germanica, potra' ottenere il rimborso di questi valori in caso di perdita o di spogliazione, previsto dall'articolo 15 della presente Convenzione, facendo la dichiarazione del montare dei suddetti valori, e pagando anticipatamente, oltre alle tasse ed ai diritti fissati dagli articoli 5, 6 e 9 precedenti, un diritto proporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire o frazione di cento lire in Italia, e un diritto proporzionale di dieci soldi austriaci per ogni cento lire o frazione di cento lire in Austria o in Germania.

Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3818~art11 · fonte del testo

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