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Il Governo paghera' la prima quota appena sara' approvata la presente Convenzione. Le successive quote saranno pagate sopra relazioni dell'Ufficio tecnico, che sara' dal Ministero delegato, accertanti l'entita' dei lavori eseguiti, che debbono rappresentare almeno i tre quarti delle somme gia' state avanzate.
Testo in vigore dal 13 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
