Art. 5 (Convenzione)
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[1]La presente Convenzione avra' la durata di anni 10 a decorrere dal 1° ottobre 1909 e s'intendera' rinnovata per ugual periodo di tempo qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti un anno prima della scadenza.
[2]Roma, dicembre 1908.
[3]Il ministro della pubblica istruzione RAVA.
[4]Il sindaco di Udine PECILE.
[5]Il presidente della Commisseria «Uccellis» COMELLI.
[6]Il presidente della Deputazione provinciale di Udine ROVIGLIO.
[7]Il presidente del Senato MANFREDI.
[8]Ruolo organico del personale direttivo e insegnante a carico dello Stato.
[9]Direttrice................. L. 3,000 Vice direttrice.............. » 2,000 2 Maestre.................. » 2,400 2 Maestre.................. » 2,000 2 Istitutrici................ » 2,400 3 Istitutrici................ » 3,000 2 Insegnanti di lettere italiane....... » 3,500 1 Insegnante di pedagogia.......... » 1,800 1 » di storia............ » 1,500 1 » di geografia.......... » 1,200 1 » di matematica.......... » 1,500 1 » di scienze fisiche e naturali.. » 1,200 1 » di disegno e calligrafia.... » 1,200 1 » di francese........... » 1,200 1 » di inglese e tedesco...... » 1,500 1 » di agraria, orticoltura, floricoltura e giardinaggio... » 600 1 » di storia dell'arte....... » 400 ---------- L. 30,500
[10]Roma, 27 giugno 1909.
[11]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro della pubblica istruzione RAVA.
Testo in vigore dal 8 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
