Art. 4 (Convenzione)
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[1]La Commisseria «Uccellis» manterra' nel nuovo educatorio le graziate, assumendosi l'obbligo della spesa delle rette, di corredo e di quant'altro possa occorrere, secondo le disposizioni del regolamento.
[2]La retta e' fissata in L. 650 annue.
Testo in vigore dal 8 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
