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I contributi della Provincia del Comune e della Commisseria «Uccellis» saranno versati al pubblico erario e pagati al 31 dicembre di ogni anno. A garantire la puntualita' del pagamento dei contributi della Provincia e del Comune, i detti enti dovranno rilasciare tante delegazioni all'esattore delle imposte, sulle sovraimposte o in deficenza di queste su altri cespiti dati in riscossione all'esattore, quante sono le annualita' del contributo medesimo da pagarsi all'erario a tenore dell'art. 5 della presente convenzione. A garanzia poi della puntualita' del pagamento del contributo della Commisseria «Uccellis» questa si obbliga a depositare al tesoro titoli pubblici di stato, o da esso garantiti, per una rendita annua nella uguale all'ammontare del contributo medesimo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;415~convenzione-art3 · fonte del testo

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