Art. 2 (Convenzione)
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All'istituzione e mantenimento del detto R. educatorio contribuiranno lo Stato, la Provincia ed il comune di Udine e la Commisseria «Uccellis».
- a)lo Stato assumendo a proprio carico la spesa occorrente per il personale direttivo e insegnate nei limiti di annue L. 30,500;
- b)la provincia di Udine con la cessione del fabbricato ove attualmente ha sede il Collegio comunale «Uccellis» e con un contributo annuo di L. 5,000, assumendosi ancora l'obbligo della spesa necessaria per i lavori di adattamento dei locali anzidetti fino alla concorrenza di L. 26,000;
- c)il comune di Udine con un contributo annuo di L. 7,000;
- d)la Commisseria «Uccellis» con un contributo annuo di L. 3,000.
Testo in vigore dal 8 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
