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[1]I congedati che contravvengano agli obblighi loro imposti dalla presente legge saranno puniti con ammenda da una a cinque lire.
[2]Il verbale di contravvenzione non avra' corso e l'azione si riterra' estinta se il contravventore paghera', entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma eguale al doppio del minimo dell'ammenda. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate previste dal presente articolo.
Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 16 dicembre 2009
