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[1]I congedati che contravvengano agli obblighi loro imposti dalla presente legge saranno puniti con ammenda da una a cinque lire.
[2]Il verbale di contravvenzione non avra' corso e l'azione si riterra' estinta se il contravventore paghera', entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma eguale al doppio del minimo dell'ammenda.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 settembre 1916
