Art. 13 (Trattato)
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Gli articoli di orificeria e di gioielleria d'oro, d'argento, platino od altri metalli preziosi, importati dall'uno nell'altro dei due paesi, saranno sottoposti al regime di controllo stabilito per gli articoli similari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, sulla stessa base di questi ultimi, i diritti di marchio e di garanzia.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
