Art. 8
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La Societa' dell'altro Stato avra' il diritto di nominare gli impiegati e tutto il personale di servizio pel tronco di ferrovia fra il confine e la stazione internazionale di ricambio, e per le stazioni che gia' esistessero o venissero in seguito attivate fra il confine e la detta stazione internazionale, non che quello necessario in quest'ultima al servizio esclusivo della propria Amministrazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
