Art. 5
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 88 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le opere per ampliazione e adattamento delle stazioni internazionali di ricambio saranno concertate fra le due Societa' italiana ed austriaca delle strade ferrate, ed eseguite a cura di quella sulla cui linea sara' collocata la stazione internazionale.
tolto: L'approvazione dei progetti per le opere suddette e la sorveglianza dei lavori relativi spetteranno al Governo dello Stato in cui e' collocata la stazione per quanto riguarda il servizio delle ferrovie.
tolto: I progetti pel servizio misto e comune nell'interesse delle Amministrazioni dei due Stati dovranno essere approvati d'accordo dai Governi medesimi.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~art5 · fonte del testo
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