Art. 7
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[1]Il Governo, sul cui territorio e' situata la stazione internazionale di ricambio, conservera' per gli effetti politici e giuridici il pieno alto dominio tanto nel recinto della stazione quanto sui tronchi di ferrovia, fra la detta stazione ed il confine dei due Stati.
[2]Il Governo stesso prendera' le opportune disposizioni affinche' gli agenti della ferrovia dell'altra Societa' siano protetti nell'esercizio delle loro funzioni relative alla sorveglianza ed alla sicurezza della strada.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
