Art. 3
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[1]Della organizzazione dei vari rami di servizio nelle stazioni internazionali di ricambio.
[2]A. Del servizio delle strade ferrate.
[3]I Governi contraenti s'impegnano di ottenere dalle due Societa' delle strade ferrate dell'alta Italia e meridionali austriache, che sia stabilita una Convenzione per regolare l'esercizio del tronco di ferrovia fra i confini dei due Stati e la stazione internazionale di ricambio, e l'uso comune dei locali occorrenti pel servizio ferroviario in questa stazione.
[4]In tale Convenzione sara' tenuta la massima, che a ciascuna delle due Societa' siano devoluti i prodotti della propria linea fino al confine dei due Stati.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
