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[1]A. Sull'adempimento degli obblighi che incombono alle Amministrazioni delle strade ferrate a tenore dell'articolo secondo.

[2]Lo Stato sul di cui territorio si trovano gli uffici riuniti provvedera' affinche' gli obblighi che, in base all'articolo secondo, incombono alle Amministrazioni delle ferrovie vengano dalle medesime debitamente adempiuti.

[3]Se per l'adempimento dei detti obblighi competesse all'Amministrazione delle ferrovie un qualche compenso parziale, la tangente relativa da attribuirsi a ciascuno dei due Stati sara' determinata di concerto fra i due Governi.

Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~art27 · fonte del testo

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