Art. 27
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[1]A. Sull'adempimento degli obblighi che incombono alle Amministrazioni delle strade ferrate a tenore dell'articolo secondo.
[2]Lo Stato sul di cui territorio si trovano gli uffici riuniti provvedera' affinche' gli obblighi che, in base all'articolo secondo, incombono alle Amministrazioni delle ferrovie vengano dalle medesime debitamente adempiuti.
[3]Se per l'adempimento dei detti obblighi competesse all'Amministrazione delle ferrovie un qualche compenso parziale, la tangente relativa da attribuirsi a ciascuno dei due Stati sara' determinata di concerto fra i due Governi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
