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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 566 parole tolte, 12 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: B. Rapporti fra lo Stato nel di cui territorio e' collocata la stazione internazionale di ricambio e gli uffizi collocati nel territorio estero, nonche' i loro funzionari, compreso il personale ferroviario.

tolto: a) Gli uffizi dello Stato vicino, collocati sul territorio dello Stato dove e' situata la stazione internazionale di ricambio, saranno fregiati dello stemma nazionale e della relativa iscrizione, le colonne e le tabelle dei locali rispettivi potranno essere listate coi colori nazionali dello Stato a cui appartengono.

tolto: b) Pei riguardi doganali e per gli effetti delle contravvenzioni, la stazione ove si trova l'ufficio doganale riunito, e cosi' pure il tronco ferroviario fra la stazione e la frontiera, si considerano come esistenti nel territorio dello Stato, cui sono destinate le merci.

tolto: Pei carichi, scarichi e trasporti illegali delle merci e per le ommesse o false dichiarazioni, lo Stato per il di cui territorio sono destinate le merci, o dal quale escono, assoggettera' i contravventori alle pene che sarebbero applicabili se la stazione o la linea della via ferrata si trovasse sul proprio territorio.

tolto: c) I funzionari degli uffici contemplati sotto a sono autorizzati a disimpegnare il servizio nel modo praticato, e secondo le norme vigenti nello stato al quale appartengono. Potranno quindi indossare l'abito di ufficio e l'armamento prescritto dai loro regolamenti, ed arrestare nei casi previsti dalle leggi del proprio Stato gl'individui che scoprissero in contravvenzione durante l'esercizio della polizia di confine o delle pratiche doganali per l'importazione, l'esportazione od il transito, fermare gli oggetti in contravvenzione, ed assumere gli esami necessari, e disporre per la consegna degli individui arrestati alle Autorita' del proprio Stato.

tolto: d) Le Autorita' dello Stato, nel cui territorio e' situata la stazione internazionale di ricambio, accorderanno ai funzionari dell'altro Stato nel disimpegno del loro servizio la stessa protezione ed assistenza che e' accordata agli impiegati dei proprii uffizi.

tolto: e) I funzionari degli uffizi dello Stato vicino, collocati sul territorio di quello Stato, dove e' situata la stazione internazionale di ricambio, e le persone di famiglia conviventi coi detti funzionari godranno, da parte dello Stato dove e' la stazione internazionale, la stessa protezione accordata ai proprii sudditi. Questi funzionari e le loro famiglie godranno, nei casi di trasloco, l'esenzione dai diritti doganali per i mobili ed effetti da trasportarsi e per le uniformi ed armi destinate ad esclusivo loro uso.

tolto: f) I detti funzionari dipenderanno negli affari di servizio e nei rapporti disciplinari esclusivamente dalle Autorita' dello Stato a cui appartengono; essi pero' saranno soggetti alle leggi penali e di polizia dello Stato in cui hanno il loro temporaneo domicilio, e per tali rapporti dipenderanno dalla giurisdizione di questo Stato. Saranno esenti dalle imposte e prestazioni personali allo Stato in cui hanno il loro domicilio, e non potranno quindi essere obbligati al pagamento delle imposte sulla ricchezza mobile o sulla rendita, ne' essere chiamati a servire nell'esercito o nelle guardie nazionali, ne' a funzioni comunali o a quelle di giurato, ecc.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: I detti funzionari dovranno pero', al pari dei sudditi dello Stato dove e' collocata la stazione internazionale di ricambio, pagare le imposte della proprieta' fondiaria, non che i diritti doganali, i dazi di consumo, ecc.

tolto: g) Ai funzionari delle guardie doganali e della guardia di finanza e' riservato di partecipare ai premi, che, a norma dei regolamenti vigenti, sono accordati sulle multe riscosse per le contravvenzioni doganali o di privativa da essi scoperte nell'interesse dello Stato al quale non appartengono.aggiunto: Convenzione-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~art28 · fonte del testo

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