Art. 26
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[1]C. Sorveglianza di polizia ai confini dei due Stati.
[2]Alle Amministrazioni delle ferrovie incombe l'obbligo di fornire e mantenere i locali occorrenti per il disimpegno del servizio d'ordine pubblico, per il collocamento conveniente degli impiegati, degli inservienti e delle guardie.
[3]Nelle trattative previste all'articolo secondo sara' da definirsi il dettaglio di un tale obbligo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
