Art. 2
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[1]Obbligo nelle Amministrazioni delle strade ferrate di costruire e mantenere i locali occorrenti per gli uffici misti (internazionali).
[2]Le Amministrazioni delle strade ferrate hanno l'obbligo di costruire e mantenere i fabbricati che nelle stazioni suddette occorrono per gli uffici misti, per gli alloggi degli impiegati e per il collocamento delle guardie doganali e di finanza, non che delle guardie di polizia.
[3]Con ispeciali trattative, da tenersi successivamente, saranno determinate le condizioni ed i limiti di questo obbligo, e verra' pure stabilito il modo di arredare di mobili gli uffici, di provvedere alla successiva manutenzione, nonche' alla illuminazione, al riscaldamento ed alla ripulitura dei locali dei medesimi e di fornire eventualmente gli alloggi per gli impiegati, e sara' pure definito se e quali compensi possono spettare per lo adempimento di esso alle Amministrazioni delle strade ferrate da parte dei due Governi contraenti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
