Art. 15
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[1]Lo scambio del servizio succedera' nelle due stazioni di Cormons e di Ala. I due Governi procureranno che le Societa' vengano ad opportuni accordi per far proseguire, compatibilmente alle esigenze del servizio, i veicoli dei viaggiatori al di la' delle stazioni internazionali di ricambio, ed in ogni caso verranno rispettate le convenzioni gia' esistenti intorno al reciproco scambio ed uso dei veicoli. In circostanze straordinarie, allo scopo di sopperire ad un temporario ed urgente bisogno, le due Amministrazioni dovranno prestarsi vicendevole assistenza coi mezzi di trasporto di cui possono disporre.
[2]I carri da merci dovranno pero' passare dalle strade di uno Stato a quelle dell'altro quando per la qualita' della merce, o per altri motivi, non debbano essere scaricati nelle stazioni internazionali di ricambio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
