Art. 10
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[1]Il servizio nella stazione internazionale di ricambio e l'esercizio del tronco tra questa ed il confine dei due Stati sono soggetti alla sorveglianza finanziaria dello Stato nel cui territorio e' situata la stazione medesima.
[2]Gl'impiegati doganali e le guardie di finanza dello Stato territoriale sono percio' autorizzati ad introdursi nei locali delle stazioni per le opportune visite di ufficio, a stare presenti alle operazioni di servizio della ferrovia, a verificare lo stato delle merci in deposito, ed a richiedere la ispezione dei registri e delle carte relative.
[3]Se queste visite verranno praticate in locali addetti all'Amministrazione della Societa' dell'altro Stato, dovranno sempre eseguirsi alla presenza di un impiegato superiore di quell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
