Art. 1
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[1]Convenzione concernente il movimento sulle strade ferrate nei punti di congiunzione al confine italo-austriaco, e l'attivazione di uffici misti di dogana e di ordine pubblico nelle stazioni internazionali di ricambio.
[2]Art. 1.
[3]Sede degli uffici riuniti.
[4]Le stazioni internazionali di ricambio per le strade ferrate dei due Stati, nelle quali verranno collocati gli uffici misti di confine, sono:
- a)Per la strada ferrata fra Udine e Gorizia, la stazione di Cormons sul territorio austriaco;
- b)Per la strada ferrata da Verona a Bolzano, la stazione di Ala in Tirolo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
