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I sudditi e cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno reciprocamente entrare con piena liberta' in qualunque parte dei territori rispettivi, risiedervi, viaggiare, vendere e comprare, commerciare all'ingrosso ed al minuto, prendere in affitto e ritenere magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e di denaro, ricevere consegne tanto dall'interno che dall'estero, fare per se stessi i loro affari e presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni, ovvero nell'esercizio della mercatura farsi aiutare da chi piu' loro convenga col nome di mandatari, fattori, agenti, consegnatari, interpreti, o qualunque altro siasi, cosi' per l'acquisto e per la vendita dei loro effetti, beni e merci, colpe per caricare, scaricare e spedire i loro bastimenti; come pure avranno il diritto di esercitare le dette funzioni per conto dei loro compatriotti, o di forestieri, o di naturali del paese, e godranno infine di pienissima liberta' per fissare il prezzo delle merci che intendessero di vendere o di comprare. Rimane inteso per altro che in tutto cio' si dovranno conformare alle Leggi e Regolamenti del paese, in quanto non fossero contrari alla liberta' di commercio stipulato nel presente articolo, e dovranno sottoporsi alle contribuzioni che pagano i nazionali, ovvero a quelle che pagano gli stranieri piu' privilegiati, in quanto queste ultime fossero meno gravose di quelle pagate dagli indigeni.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
