Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]In tutti i territori e dominii di uno dei due Stati sara' accordato ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle Leggi locali, e che l'arruolamento sia volontario.

[2]Qualora un bastimento tunisino volesse completare il suo equipaggio nei porti del proprio paese, o in quelli di una terza Potenza, con marinari sudditi italiani, non potra' farlo che in seguito di permesso per iscritto dell'Agente consolare di Sua Maesta' il Re d'Italia.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari