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[1]In tutti i territori e dominii di uno dei due Stati sara' accordato ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle Leggi locali, e che l'arruolamento sia volontario.
[2]Qualora un bastimento tunisino volesse completare il suo equipaggio nei porti del proprio paese, o in quelli di una terza Potenza, con marinari sudditi italiani, non potra' farlo che in seguito di permesso per iscritto dell'Agente consolare di Sua Maesta' il Re d'Italia.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
