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[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Un Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Tunisia, da Sua Altezza Serenissima il Bey di Tunisi e dal Nostro Plenipotenziario, sottoscritto alla Goletta di Tunisi addi' otto settembre del corrente anno mille ottocento sessantotto;
[5]Trattato del seguente tenore:
[6]Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, conchiuso tra l'Italia e la Tunisia, e sottoscritto alla Goletta di Tunisi addi' 8 settembre 1868.
[7]LODE A DIO UNICO.
[8]Questo e' un Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, conchiuso tra il discendente dei Sovrani eminenti, la gloria dei Monarchi, i di cui pregi crescono col crescere dei giorni, Sua Maesta' Vittorio Emanuele II Re d'Italia, ed il Sovrano per voto nazionale, il discendente dei Sovrani eminenti, la preziosa perla della famiglia Husseinita, occupante per diritto di eredita' il trono di Tunisi, Sua Altezza Serenissima Muhammed Essadac Bascia' Bey, possessore del Regno di Tunisi, per mezzo dell'onorato, distinto e degno di tutta fiducia il Signor Commendatore Dottore G. Luigi Pinna, Agente e Console generale di Sua Maesta' il Re d'Italia in Tunisi, in virtu' dei pieni poteri avuti dal suo eccelso Governo, e nella speranza che coll'aiuto di Dio questo Trattate sara' fecondo di bene per le due nazioni.
[9]Art. 1.
[10]Tutti i diritti, privilegi ed immunita' che sono conferiti ai rappresentanti, ai cittadini ed ai bastimenti italiani dagli usi e dai Trattati anteriormente esistenti fra il Regno di Tunisi e gli Stati che formano presentemente il Regno d'Italia, sono confermati ed estesi a tutta Italia, ad eccezione di quelle clausole che non si accordassero con alcuno degli articoli della presente Convenzione; ed e' inoltre espressamente inteso che tutti i diritti, privilegi ed immunita', dei quali il Regno di Tunisi accorda al presente, o potrebbe in avvenire accordare o permettere a qualsiasi titolo il godimento ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi ed al commercio di qualunque altra Potenza straniera, s'intenderanno accordati ipso facto ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi ed al commercio ed alla navigazione del Regno d'Italia.
[11]Nello stesso modo i sudditi e i bastimenti tunisini in Italia continueranno a godere i diritti loro accordati dai Trattati anteriori, e saranno ammessi al godimento dei diritti e favori che sono o che saranno accordati a qualsivoglia altra Potenza straniera.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
