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[1]Mediante gli accordi risultanti dal presente atto rimangono definite e transatte tutte le questioni che siano sorte o siano per sorgere fra il Governo e la Societa', e, all'infuori degli effetti nascenti dagli accordi stessi e dei risultati della liquidazione delle diverse gestioni in corso di contabilita', s'intende cessato ogni rapporto di dare e di avere fra loro.
[2]E' fatto salvo ogni eventuale diritto dello Stato in dipendenza delle espropriazioni eseguite dalla Societa' per la costruzione delle linee contemplate dalla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª.
[3]Rimane impregiudicata la questione concernente il disavanzo degli Istituti di previdenza del personale, e rimangono del pari correlativamente impregiudicate le questioni relative ai maggiori contributi che la Societa' ritiene esserle stati imposti dal Governo indebitamente verso i detti Istituti, e l'altra per sovratasse applicate dal Governo a trasporti ferroviari in virtu' della legge 20 marzo 1900, n. 101, e per le quali la Societa' crede di aver diritto ad un compenso ai sensi dell'art. 15 del contratto di esercizio.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
