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[1]Al pagamento delle somme liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato in base al presente atto, operata la compensazione con quelle a carico della Societa', e dedotti i diversi acconti gia' pagati, ascendenti complessivamente a lire 19,000,000, in conto capitale, all'infuori della somma pagata a parte per il riscatto del materiale di navigazione dello Stretto di Messina, sara' provveduto entro il 20 settembre e 20 dicembre 1907 ed entro il 20 giugno 1908, rispettivamente per il montare dei crediti ulteriormente resi certi e liquidi alle date medesime, salvo il pagamento a saldo.
[2]L'interesse da conteggiarsi, nei rapporti tra Stato e Societa' per effetto della liquidazione e per le anticipazioni fatte dalla Societa' stessa a favore dei Fondi speciali, della Cassa aumenti patrimoniali per lavori eseguiti in conto fondi stanziati sul bilancio dello Stato, e' fissato per il periodo posteriore al 30 giugno 1905, nella ragione semplice del 3.65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile, anche rispetto al reddito industriale, restando ferme le condizioni di contratto pel periodo anteriore, sia riguardo al saggio, che alla decorrenza dell'interesse.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
