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La compartecipazione dello Stato agli utili sociali eccedenti il 7.50 per cento lordo, a tutto l'esercizio 1904-905, rimane stabilita, in applicazione dei punti II e IV dei precedenti accordi ed in seguito alla verifica contabile dei relativi bilanci, nella somma di lire 186,290.63.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
