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[1]Gli accordi risultanti dalla presente Convenzione e dall'allegato A vengono presi dalle due parti corrispettivamente e correlativamente in via di transazione, e senza pregiudizio dei diritti ad esse competenti in relazione alle varie partite rispettive, per il caso che la Convenzione stessa non venga approvata, per quanto riguarda la Societa', a norma dei propri statuti, entro il 15 giugno p.v., e, per quanto riguardo lo Stato, per legge, non piu' tardi del 31 dicembre p.v.
[2]Roma 1 giugno 1907.
[3]Il ministro dei lavori pubblici E. GIANTURCO.
[4]Il ministro del tesoro CARCANO.
[5]Il vice-direttore generale della Societa' italiana per le strade ferrate della Sicilia LUIGI MAUCERI.
[6]Testi: G.BERNASCONI. CIGLIANA.
[7]Visto, d'ordine di Sua Maesta'.
[8]Il ministro dei lavori pubblici BERTOLINI.
[9]Il ministro del tesoro CARCANO.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
