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[2]L'abbonamento annuale per le stesse navi di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto, resta sempre stabilito nella misura del triplo della tassa di ancoraggio e cioe' di L. 4.35.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Mirabello. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 466
1La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590".
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 15 febbraio 1925
