Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 15 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di ancoraggio di L. 1.40 per tonnellata di stazza, fissata dalla lettera a) dell'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, per le navi a vapore nazionali, e le estere equiparate, provenienti dall'estero, e' portata a L. 1.45. 1

[2]L'abbonamento annuale per le stesse navi di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto, resta sempre stabilito nella misura del triplo della tassa di ancoraggio e cioe' di L. 4.35.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1905.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]C. Mirabello. Carcano.

[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1910, n. 466

1

La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590".

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 15 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1910

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1906 al 5 agosto 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1910, n. 466

    La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1905-12-21;590~art2 · fonte del testo

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