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[1]La tassa di ancoraggio di L. 1.40 per tonnellata di stazza, fissata dalla lettera a) dell'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, per le navi a vapore nazionali, e le estere equiparate, provenienti dall'estero, e' portata a L. 1.45.
[2]L'abbonamento annuale per le stesse navi di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto, resta sempre stabilito nella misura del triplo della tassa di ancoraggio e cioe' di L. 4.35.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Mirabello. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1906 al 5 agosto 1910
